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Venditore e acquirente

2023-05-29 18:30

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Amministrazioni condominiali,

Venditore e acquirente

Il condominio non fa parte dell'accordo tra venditore e acquirente    L'accordo tra il futuro acquirente e il venditore in debito con il condominio si

 

 

 

Venditore e acquirente

 

 

L'accordo tra il futuro acquirente e il venditore in debito con il condominio si configura come un accollo interno che produce effetti solo tra le parti.
 

La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 152 del 10 maggio 2023, ha escluso la possibilità che il condominio possa pretendere il pagamento delle morosità da colui che, impegnandosi all'acquisto dell'unità immobiliare sita nell'edificio, non giunge poi alla stipula del rogito. Approfondiamo la vicenda.

La Corte d'Appello di Cagliari ha correttamente qualificato il negozio giuridico a cui ha aderito l'attore. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, «L'accollo del debito può essere esterno o interno e quello esterno può essere cumulativo o liberatorio, ma, anche nell'ipotesi in cui esso assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore ne divenga parte.

L'accollo, infatti, è il contratto tra il debitore (accollato) ed il terzo assuntore (accollante), in forza del quale le parti convengono che quest'ultimo si faccia carico del debito del primo.

Ne deriva che l'eventuale adesione del creditore - che consente di distinguere l'accollo con rilevanza esterna da quello meramente interno - non costituisce autentico consenso negoziale, ma ha il solo effetto di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e di fargli acquistare il diritto di pretendere l'adempimento direttamente nei confronti dell'accollante» (Cass., sent. n. 17596/2020; Cass., sent. n. 38225/21).

 


 

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