Cass. Civ., Sez. III, n. 8630/2026
La recente pronuncia della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (n. 8630/2026) si inserisce tra quelle destinate a incidere in modo significativo sulla prassi liquidativa del danno non patrimoniale. La decisione nasce da un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., segno evidente della rilevanza sistematica della questione affrontata.
Al centro del dibattito vi è la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta con il d.P.R. n. 12/2025, la cui funzione e il cui ambito applicativo sono stati oggetto, fin dalla sua entrata in vigore, di interpretazioni non sempre uniformi. In particolare, ci si interrogava se tale strumento dovesse rimanere confinato ai casi espressamente previsti dalla normativa – in primis i danni derivanti dalla circolazione stradale – oppure se potesse assumere una portata più ampia, diventando un criterio generale di liquidazione.
La Corte di Cassazione, con una presa di posizione netta, opta per questa seconda soluzione, segnando un vero e proprio cambio di prospettiva. Secondo i giudici di legittimità, la T.U.N. non rappresenta soltanto una tabella settoriale, ma si configura come un parametro di valutazione equitativa del danno, pienamente riconducibile al quadro normativo delineato dagli artt. 1226 e 2056 c.c. In questa chiave, la tabella non è più vincolata a uno specifico ambito applicativo, ma diventa uno strumento utilizzabile in tutte le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a liquidare un danno non patrimoniale.
La conseguenza più evidente di tale impostazione è l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione: la T.U.N. viene ritenuta applicabile non solo ai sinistri stradali, ma anche ad altre fattispecie, come ad esempio i casi di responsabilità sanitaria o, più in generale, tutte le ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica della persona. Si tratta di un passaggio di grande rilievo, perché supera definitivamente la tradizionale frammentazione dei criteri liquidativi, che vedeva convivere diverse tabelle – tra cui, in particolare, quelle elaborate dal Tribunale di Milano – utilizzate come riferimento nella prassi giudiziaria.
Ma la portata innovativa della decisione non si esaurisce qui. La Cassazione affronta anche il tema, altrettanto delicato, dell’ambito temporale di applicazione della T.U.N. Stabilisce, infatti, che essa possa essere utilizzata anche per fatti verificatisi prima del 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 12/2025. In altri termini, la T.U.N. viene considerata non come una norma sostanziale innovativa in senso stretto, ma come un criterio valutativo, e in quanto tale applicabile anche retroattivamente nei giudizi in corso.
Questa lettura rafforza ulteriormente il ruolo della tabella come strumento di uniformazione, consentendo di ridurre le disparità di trattamento tra casi simili e di garantire maggiore prevedibilità nelle decisioni. È evidente, infatti, che uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore e ora valorizzati dalla giurisprudenza sia proprio quello di assicurare una maggiore omogeneità nella quantificazione del danno, evitando le oscillazioni che in passato potevano derivare dall’utilizzo di criteri differenti.
Naturalmente, non mancano i possibili profili critici. L’estensione generalizzata della T.U.N. potrebbe sollevare interrogativi in relazione alla sua capacità di adattarsi alle peculiarità delle singole fattispecie, soprattutto in ambiti diversi da quello per cui era stata originariamente concepita. Tuttavia, la stessa Cassazione sembra lasciare spazio a un’applicazione non rigida, riconoscendo al giudice la possibilità di modulare la liquidazione in concreto, alla luce delle specificità del caso.
In definitiva, la sentenza n. 8630/2026 segna un passaggio fondamentale nel processo di sistematizzazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. La T.U.N. emerge come criterio generale di riferimento, destinato a operare trasversalmente in tutte le fattispecie risarcitorie. Una scelta che, pur non esente da possibili criticità, appare orientata a rafforzare la coerenza e la prevedibilità del sistema, offrendo agli operatori del diritto un punto di riferimento chiaro e unitario.



